Mancano all’appello 1700 Dirigenti scolastici. Il Ricorso alle reggenze non è una soluzione. Si assegni al Collegio dei docenti la competenza di eleggere, nel proprio interno, per un triennio e rinnovabile una sola volta, il Dirigente Scolastico.
Perché non dare agli insegnanti l’opportunità di individuare la figura dirigenziale capace di gestire il proprio Istituto in modo innovativo e nel rispetto dell’autonomia sancita dalla normativa vigente?
Nei vari siti degli Uffici Scolastici regionali vengono pubblicati, senza sosta, avvisi di disponibilità per incarichi aggiuntivi di reggenza presso i vari istituti privi di Dirigenti titolari. Una prassi che si consuma ogni anno, finalizzata ad assegnare, temporaneamente, alle istituzioni scolastiche figure professionali in grado di rispondere alle relative esigenze gestionali. Nel corso del tempo, il ruolo, le competenze e i compiti dei capi d’istituto sono profondamente mutati. La legge n. 59/97, concernente l’autonomia ha attribuito loro la funzione dirigenziale, trasformando i Presidi ed i Direttori didattici in Dirigenti scolastici. Tali funzioni e competenze sono stati definite e regolate dalla legge n. 59/97, dal D.L. n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal Dlvo n. 165/01, in base al quale il Dirigente conserva la rappresentanza legale dell’istituto ed è responsabile della gestione della scuola medesima.
Funzioni, compiti e competenze dei D.D.S.S., nella scuola dell’Autonomia, sino all’approvazione della legge n. 107/2015, sono stati definiti e regolati dalla legge n. 59/97, dal D.L.vo n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01, secondo cui il Dirigente ha la rappresentanza legale dell’Istituto, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è responsabile della gestione della medesima.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della rispettiva autonomia, hanno la facoltà di istituire, al pari degli atenei pubblici e privati, i dipartimenti disciplinari, che sono organismi collegiali, formati dai docenti che appartengono alla medesima disciplina o area disciplinare.
Orbene da come si evince dalla premessa, la struttura organizzativa fondamentale delle istituzioni scolastiche del nostro Paese, con il passare del tempo, si è uniformata ad un modello logistico progettato per raggiungere specifici risultati. Per il conseguimento di tali obiettivi, la legge prevede l’individuazione di figure che presentino competenze gestionali ed organizzative, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia con le quali sottoscrivere il contratto triennale..
Se è vero, quindi, che la struttura organizzativa si è consolidata nel tempo, è pur vero che le modalità adottate per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono difformi tra le diverse istituzioni preposte alla formazione: il Rettore delle Università viene eletto direttamente dai docenti, mentre il Dirigente scolastico viene selezionato ricorrendo ad un concorso pubblico, riservato comunque sempre agli insegnanti in possesso di specifici requisiti. Non esistono, comunque, concorsi che non siano stati oggetto di contestazione sia sul piano giuridico che sindacale.
Per dare immediata soluzione ai problemi creati dalla macchina organizzativa dell’istituzione scolastica periferica, causa la carenza di dirigenti scolastici, la risposta non può che individuarsi nell’ambito del Collegio dei docenti, il quale tra gli organi collegiali della scuola, è quello che detiene la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa. Assegnare tale competenza al Collegio dei docenti significa rafforzare quella autonomia scolastica sancita dalla legge vigente, manifesta la volontà di voler rafforzare e diffondere la democrazia partecipativa, responsabilizzando sul piano gestionale tutti coloro che partecipano attivamente da protagonisti nella formazione della “comunità educanda”. Assegnare ai docenti di ogni ordine e grado, al dirigente amministrativo e al personale Ata il compito di scegliersi il proprio dirigente, rispecchia la norma già in atto nei nostri Atenei, norma consolidata negli anni che ha dato ottimi risultati sia sul piano organizzativo e gestionale ma soprattutto sul piano del controllo e della trasparenza amministrativa.
Estendere la norma dell’elezione del Rettore anche alle Istituzioni scolastiche significa, inoltre, abbattere forme di nuove “baronie” gestionali, bloccare la proliferazione di collaboratori scelti senza alcun criterio oggettivo, ridurre spese e sperperi, limitare ad un massimo di sei anni il periodo di incarico a Dirigente Scolastico, terminato il quale il docente, al pari del rettore, ritornerà in cattedra sulla propria disciplina di insegnamento. Una norma di questo genere spronerebbe il docente incaricato a svolgere la funzione di Dirigente offrendo il massimo della sue potenzialità “creative” e professionali, qualificando la scuola e il territorio di appartenenza.
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